(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione, al fine di proseguire la attivita' di informazione socio-economica, prevista dalle leggi regionali 2 marzo 1979, n. 12, e 28 dicembre 1983, n. 82, finanzia, nei limiti di cui al successivo art. 3, la pubblicazione del bollettino regionale di informazione agricola.