(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2
                         del 30 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione,  al  fine  di proseguire la attivita' di informazione
socio-economica, prevista dalle leggi regionali 2 marzo 1979, n.  12,
e  28 dicembre 1983, n. 82, finanzia, nei limiti di cui al successivo
art. 3, la pubblicazione del  bollettino  regionale  di  informazione
agricola.